STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE Albergatori
“BookingGinosa”
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1) E’ costituita l’Associazione Albergatori BookingGinosa con sede presso B&B I Cavalieri Teutonici in Ginosa (TA), via Lucania 39, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Articolo 2) L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nei settori del turismo, promozione del territorio comprese quelle di carattere di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.
Articolo 3) Sono compiti e scopi dell’Associazione:
– promuovere iniziative tendenti a valorizzare le forme di ospitalità delle
strutture alberghiere e turistiche di Ginosa (di seguito: strutture), a tutelarne
l’immagine e diffonderne la conoscenza nel mercato turistico nazionale ed estero;
– organizzare e gestire servizi in comune diretti ad agevolare il turismo nelle
strutture, tenere incontri di studio, indire riunioni degli operatori interessati
per dibattere i problemi connessi alla vita economica e sociale delle strutture, anche in relazione con gli enti della P.A. e di promozione turistica;
– organizzare attività di promozione e pubblicizzazione delle strutture nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Tale attività sarà svolta attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative promozionali,
commerciali e pubblicitarie anche sotto forma di sponsorizzazione, partecipazione a manifestazioni turistiche e fiere sia in Italia che all’estero, in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni. Gli eventi a titolo oneroso saranno onorati con il fondo cassa, integrato in parti uguali da tutti i soci per la parte mancante.
– organizzare attività formative rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
– organizzazione e promozione di convegni, congressi, fiere nel campo turistico e del tempo libero;
– gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
– porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di turismo e promozione del territorio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire gli albergatori di qualsiasi tipologia del territorio comunale, i ristoratori e gli operatori nel settore dell’alimentazione in qualità di soci sostenitori.
Articolo 5) Per essere ammessi come Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo per iscritto, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali e versando la quota sociale di iscrizione determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione è valutata dal Consiglio Direttivo che può accettarla o respingerla con decisione inappellabile. Non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).
Articolo 6) Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
Articolo 7) I Soci hanno diritto/dovere di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8) I Soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
Articolo 9) La qualifica di Socio viene perduta nei seguenti casi:
– dimissioni volontarie;
– per morosità nel pagamento della quota tesseramento e/o delle quote e contributi associativi straordinari su delibera del Consiglio direttivo;
– per azioni e condotte ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o quando la condotta del Socio crea destabilizzazione o impedimento della vita associativa;
– quando il Socio arrechi danno morale o materiale all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea. Il Socio radiato per indegnità non può essere riammesso in nessun caso. Il Socio radiato per morosità potrà essere riammesso a domanda, valutata e accettata dal Consiglio Direttivo, versando l’arretrato più una quota di iscrizione aggiuntiva. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
– dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
Articolo 11) Le somme versate per il tesseramento e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l’anno sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).
Articolo 13) L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
ASSEMBLEA
Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L’Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o suo delegato; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata una volta l’anno nel mese di febbraio per deliberare in merito a quanto segue:
– approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
– approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati tramite social.
L’Assemblea Straordinaria è convocata:
– tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario;
– ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci.
L’Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 15) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione avviene con delibera dell’Assemblea dei Soci, per esaurimento delle attività istituzionali, o per riduzione del numero dei soci al di sotto di 5 (cinque), il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero o di un ente di pubblica utilità.
Articolo 16) Le votazioni durante l’Assemblea possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione o dall’Assemblea dei Soci al rinnovo triennale, con assegnazione delle cariche.
Articolo 18) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Vicepresidente, il Segretario più due altri consiglieri per il conseguimento dei propri fini istituzionali dell’Associazione. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite tranne il rimborso spese inerenti l’espletamento dell’incarico, deliberato dal Consiglio e ratificato dall’Assemblea. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Articolo 19) Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Articolo 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due consiglieri;
Articolo 21) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
– redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
– fissare le date delle Assemblee Ordinarie e straordinarie dei Soci come da Statuto;
– decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
– redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività;
– deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci e adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci indegni.
Articolo 22) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire Conti Correnti cointestati insieme al segretario/tesoriere.
Articolo 23) Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle sue funzioni viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24) In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 15) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25) Ai fini della partecipazione a Bandi e concorsi l’Associazione si iscrive al registro delle Associazioni della Regione Puglia e del Comune di Ginosa.
Articolo 26) Per qualunque controversia o contenzioso, di carattere non penale, dovuti all’esecuzione o interpretazione del presente Statuto, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorità che non sia l’Assemblea dei Soci.
Articolo 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia all’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
Letto, confermato e sottoscritto in Ginosa il giorno 8 maggio 2020